La querela per diffamazione, ai sensi dell’articolo 595 del codice penale, è proposta da un individuo, oppure dal legale rappresentante di una società, che ritiene di essere stato diffamato da una o più persone. Nello specifico, la diffamazione è il delitto di lesione del prestigio e dell’onore di un individuo o di una società, messo in opera mediante affermazioni, scritte od orali, da una persona in assenza del “diffamato”. La diffamazione è un reato punibile a querela di parte e, di conseguenza, deve essere l’interessato a proporre querela mediante l’assistenza del pubblico ufficio, oppure direttamente in procura.
In sintesi, compie un delitto di diffamazione, chiunque in presenza di due o più persone propone messaggi, scritti o verbali, che ledono l’onore e il prestigio di una persona terza, non direttamente presente.
La Costituzione Italiana, in forza dell’Art. 21, determina l’assoluta libertà di espressione, anche quando questa si trasformi in critica. Per questa ragione, il limite primo per delineare il confine tra critica e diffamazione, è rappresentato dall’assoluta continenza dell’espressione utilizzata, sia in forma scritta sia in forma verbale. Nel corso degli anni, l’orientamento circa l’effettiva insorgenza della diffamazione, si è ulteriormente modificato e, allo stato attuale, è composto da tre elementi:
La Satira è quella particolare forma d’arte che irride, mediante l’espressione verbale, scritta o figurativa, una singola persona oppure un gruppo di individui, se non una intera società. La satira, a differenza della normale espressione, ha una valutazione livello di continenza differente giacché è proprio la forza dell’espressione a innescare il contrasto, satirico, tra l’affermazione riportata e la realtà. Secondo alcuni, la forma di satira, giacché strumento di controllo del potere, o delle stesse abitudini di una società, non dovrebbe mai essere sottoposta a procedimenti giudiziari. Secondo altri, invece, il messaggio che appare da un’opera, seppur Satirica, può comunque essere interpretato in modo “distorto” e pertanto dare origine a una diffamazione “convenzionale”.
La diffamazione, se operata con un mezzo di divulgazione di massa, viene definita diffamazione a mezzo stampa. Si presuppone che la portata della diffamazione sia superiore se condotta con mezzi divulgativi e, in tal senso, la Giurisprudenza riconosce questa estensione anche agli strumenti che operano su internet, ad esempio blog, social network o siti personali. In questo caso, tuttavia, è molto difficile valutare se una affermazione sia stata letta da un preciso numero di persone visto che, a volte, per la natura stessa del sistema di condivisione di dati via internet, può rimanere silente anche per anni.
Non è facile stabilire una linea difensiva che possa essere utile e poco dispendiosa. Dal punto di vista economico, una “semplice” querela per diffamazione può essere molto onerosa. Le spese necessaria a pagare le parcelle degli avvocati e le spese processuali possono essere quantificate in decine di migliaia di euro.
Una buona strategia può essere quella di mediare per la remissione della querela. Nella maggior parte delle situazioni, il querelante, può essere disposto a rinunciare a proseguire (anche per evitare lui stesso l’anticipo delle spese processuali).
L’iter di presentazione e di sviluppo di una causa per differenziazione è formato da diversi passaggi. Il primo passaggio è la presentazione della querela che può essere denunciata direttamente ai pubblici ufficiali di sicurezza. Segue una valutazione del GIP e una del GUP e il successivo dibattimento.
Durante questi passaggi è necessario che il querelato nomini una legale di fiducia e una dimora alla quale riceverà la corrispondenza.